Lotti di gara: le novità della Legge n. 98/2013

La Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) ha introdotto diverse modifiche al Codice dei contratti pubblici, tra cui alcune importanti novità in materia di suddivisione dell’appalto in lotti di gara.
Obbligo di motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto
Nel comma 1-bis dell’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice appalti), è stato anzitutto inserito un preciso obbligo di motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, motivazione che le stazioni appaltanti devono riportare nella determina a contrarre.
Già nel recente passato l’art. 2 del Codice appalti era stato oggetto di interventi legislativi finalizzati a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle commesse pubbliche, imponendo alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali “ove possibile ed economicamente conveniente” e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria.
Tale norma, significativamente collocata tra i principi che presiedono all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, esprime quindi tutto il favor del legislatore per il frazionamento degli appalti, evidenziato da una previsione operante nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture (cfr. Parere AVCP, rif. AG 18/12).
Poteri di vigilanza dell’AVCP sulla suddivisione dell’appalto
Col medesimo intento di favorire la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, il Decreto del Fare ha inoltre rafforzato i poteri di vigilanza dell’Autorità previsti nell’art. 6 comma 5 del Codice appalti, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali” e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
Obbligo di comunicare all’Autorità la suddivisione dell’appalto
Per consentire all’Autorità di vigilare sull’operato delle stazioni appaltanti, il Decreto del Fare ha infine introdotto nell’art. 7 comma 8 lett. a) del Codice appalti l’ulteriore obbligo delle stazioni appaltanti, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l’AVCP, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, “con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis”.
Alla luce delle suddette modifiche normative, si può concludere che la natura funzionale del lotto resta la condizione principale di legittimità del frazionamento, ma la scelta di suddividere un appalto in lotti è comunque demandata alla discrezionalità dell’amministrazione, che dovrà valutare caso per caso la sussistenza o meno delle condizioni favorevoli al frazionamento dell’appalto, dandone conto nella determina a contrarre e all’Autorità di vigilanza.
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