La forma elettronica dei contratti d’appalto

Postato da Redazione il 20 Novembre 2015

La disciplina relativa alla forma del contratto di appalto pubblico è contenuta nell’articolo 11 comma 13 del D.lgs. 163/2006 (c.d. Codice Appalti) nel testo novellato dall’art. 6 del D.L. n. 179/2012 (cd. "Decreto Sviluppo bis") e del D.L. n.145/2013 (c.d "Decreto Destinazione Italia").

Con tali norme si è voluto estendere ai contratti d’appalto pubblico l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipula, in linea con le misure di informatizzazione e progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di cui alla c.d. "Agenda Digitale".

L’obbligo della forma elettronica

L’articolo 11, co. 13 del Codice Appalti dispone che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante (forma pubblica amministrativa o scrittura privata).

In base alla lettera della norma, quindi, la “forma elettronica” è l’unica modalità ammessa per la stesura dei contratti d’appalto che, di volta in volta, possono assumere una delle seguenti forme contrattuali:

  • atto pubblico notarile informatico;
  • forma pubblica amministrativa, a cura dell’ufficiale rogante della P.A.;
  • scrittura privata.

Come chiarito dall’ANAC nella determina n. 1 del 13 febbraio 2013 e nel recente comunicato del 4 novembre 2015, l’utilizzo della modalità elettronica è da ritenersi obbligatorio, a pena di nullità, per tutti i contratti d’appalto stipulati sia in forma pubblica amministrativa che mediante scrittura privata.

Ciò è valido anche in caso di scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Chiarimenti sulla "modalità elettronica"

Ogni amministrazione, al fine di stipulare un contratto d’appalto con atto notarile informatico, forma pubblica amministrativa, o scrittura privata, è chiamata ad adottare le disposizioni relative alla “modalità elettronica”, in base a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi dell’art. 21 co. 2-bis del C.A.D., gli atti pubblici e le scritture private devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale (c.d. "documento informatico").

In particolare, per i contratti redatti in forma pubblica amministrativa, la firma elettronica acquisita digitalmente (o qualsiasi altra firma elettronica avanzata) va autenticata dal pubblico ufficiale rogante, attestando che la firma è stata apposta in sua presenza dall’operatore, di cui sia stata prima accertata l’identità personale.

© Riproduzione riservata

Potrebbe interessarti anche:

Dichiarazioni con firma digitale: serve il documento d’identità?

Postato da Avv. Barbara Braggio il 17 Dicembre 2013 in Quesiti & Risposte

Quesito Nelle gare d’appalto gestite interamente per via telematica, le dichiarazioni da presentare in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 munite di firma digitale devono essere corredate anche da fotocopia del (...)