L’offerta di gara può contenere due o più soluzioni alternative per la PA?

Quesito
Nel caso di appalti più complessi, l’offerta tecnica può contenere due o più soluzioni alternative per la PA, a parità di offerta economica?
Risposta
Ai sensi dell’art.11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice appalti), "ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta", in modo da consentire alla stazione appaltante una comparazione delle diverse proposte che veda le diverse imprese partecipanti in posizione di parità.
Si tratta del cd. principio di unicità dell’offerta, che in materia di appalti pubblici impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta.
Tale principio risponde sia alla necessità di garantire l’effettiva par condicio dei concorrenti, sia soprattutto alla necessità di far emergere la migliore offerta nella gara.
"La necessità di presentare, in sede di pubbliche gare, una sola offerta con un’unica soluzione tecnica ed un unico prezzo ed il fatto che l’Amministrazione sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde, da un lato, al principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, all’esigenza di rispettare il principio di imparzialità, poiché la presentazione di più di un’offerta da parte di uno dei concorrenti, attribuendo allo stesso maggiori possibilità di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto attraverso la presentazione di diverse proposte, finirebbe per ledere la par condicio fra i concorrenti" (così TAR Lazio, sent. n. 6681/2009).
Una duplice offerta da parte di un medesimo concorrente va quindi esclusa tanto nelle gare regolate dal criterio del prezzo più basso, quanto in quelle regolate dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essendo la regola dell’unicità dell’offerta connaturale al concetto stesso di gara per la migliore offerta, oltre che discendere dal principio di parità dei concorrenti.
Tuttavia, la Giurisprudenza ha anche precisato che:
"La presentazione di una offerta capace di conseguire l’aggiudicazione è il frutto di una attività di elaborazione nella quale l’impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria.
La presentazione di una pluralità di offerte o di offerte alternative si risolve, invece, nella opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, che deve essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio, e pertanto deve essere espressamente prevista nella disciplina di gara" (così Cons. St., sent. n. 6205/2008).
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