L’offerta anomala nelle gare d’appalto: significato e conseguenze

Postato da Redazione il 23 Novembre 2015

Nelle gare d’appalto pubbliche la c.d. “offerta anomala” è quell’offerta che all’esito della gara risulta particolarmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando di gara e che perciò, non assicurando all’operatore economico un adeguato profitto, suscita un sospetto di scarsa serietà e di possibile non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le disposizioni in materia di verifica delle offerte anomale, contenute nell’art. 55 della direttiva CE n. 18/2004 e recepite dagli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), rispondono al principale scopo di garantire il concorrente contro il pericolo di perdere l’aggiudicazione a causa di presunte anomalie dell’offerta, senza poter prima fornire tutte le giustificazioni del caso.

La principale finalità di queste disposizioni è, dunque, quella di tutelare la concorrenza ed evitare che le stazioni appaltanti eliminino le offerte migliori sotto il pretesto dell’anomalia.

E’ per questo che, secondo la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. III, 27/03/2014, n. 1487), quando le giustificazioni all’anomalia sono respinte è necessaria una motivazione analitica del provvedimento amministrativo di esclusione dell’offerta, mentre se le giustificazioni sono accolte la motivazione del provvedimento amministrativo di accettazione dell’offerta è implicita.

La procedura di verifica: fasi e sub-procedimenti

La procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, disciplinata dagli articoli 87 e 88 del D.lgs. 163/2006, si sviluppa in tre fasi principali, a loro volta articolate in diversi sub-procedimenti, volti a porre l’offerente in condizione di giustificare adeguatamente l’offerta garantendo l’efficienza del contraddittorio:

  • una fase in cui le stazioni appaltanti determinano la cosiddetta "soglia di anomalia";
  • una fase di "esame iniziale" delle giustificazioni presentate dagli offerenti in sede di offerta;
  • una fase (eventuale) di "contraddittorio" scritto ed orale.

Contraddittorio e giustificazioni dell’anomalia

La fase del contraddittorio scritto prende avvio con la richiesta (scritta) di giustificazioni da parte della stazione appaltante, che l’offerente deve rendere per iscritto entro un termine non inferiore a 15 giorni (art. 88 comma 1).

La stazione appaltante, se lo ritiene opportuno, può istituire una Commissione ad hoc per esaminare le giustificazioni prodotte e, nel caso in cui non le ritenga sufficienti ad ammettere l’offerta, può richiedere per iscritto ulteriori precisazioni pertinenti (comma 1 bis).

In questo caso, per rendere le ulteriori precisazioni richieste, all’offerente è assegnato un termine non inferiore a 5 giorni (comma 2) decorsi i quali la stazione appaltante, oppure la commissione istituita, esaminano gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite (comma 3).

In ogni caso, prima di escludere l’offerta ritenuta incongrua, la stazione appaltante è tenuta ad avviare una fase finale di contraddittorio e confronto orale, da svolgersi previa convocazione dell’offerente con un anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi, per consentirgli di indicare ogni elemento che ritenga utile (comma 4).

Nel caso in cui l’offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può procedere ad escludere l’offerta a prescindere dalla sua audizione.

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