L’importo della sanzione di cui all’art. 38 comma 2 bis va sommato all’importo della cauzione provvisoria?

Postato da il 26 Febbraio 2015

Quesito

In un bando di gara viene previsto che la cauzione provvisoria debba anche garantire l’eventuale sanzione, prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), dell’uno per mille del valore dell’appalto per irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive.

Significa che l’importo della sanzione pecuniaria va sommato all’importo previsto per la cauzione provvisoria?

Risposta

No, l’importo della cauzione provvisoria (pari al 2% della base d’asta) non deve essere maggiorato dell’importo della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis del Codice appalti, ma sempre calcolato sul solo valore dei lotti di gara a cui si intende partecipare.

L’unico elemento integrativo della polizza assicurativa o fideiussoria emessa a titolo di cauzione provvisoria è l’eventuale postilla allegata alla polizza in cui si prevede che "la cauzione provvisoria garantisce anche l’eventuale sanzione prevista dal bando di gara per la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive", cosi come stabilito ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006.

In pratica, l’istituto garante non deve mai incrementare la somma garantita, ma può solo prevedere il reintegro della cauzione per il caso in cui, in corso di gara, sia chiamato a versare alla stazione appaltante la sanzione di cui all’art. 38 comma 2 bis del Codice Appalti, già prevista e ricompresa nell’importo iniziale garantito.

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