L’errore sul ribasso non comporta esclusione dalla gara

Postato da Redazione il 11 Giugno 2015

In una gara d’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, se il prezzo offerto presenta un errore di calcolo sul ribasso rispetto alla base d’asta, tale errore, di per sè, non può comportare l’esclusione del concorrente dalla procedura.

Lo ha stabilito l’ANAC con il parere di precontenzioso n. 60 del 22 aprile 2015, affermando che:

Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economica più vantaggiosa, l’errata indicazione del ribasso in termini percentuali per evidente errore di calcolo non è causa di esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui l’offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi (prezzo offerto e oneri per la sicurezza.

Nello specifico, in caso di ribasso indicato dal concorrente in percentuale errata, la Stazione Appaltante, prima di deliberare l’esclusione, deve verificare quale sia la “reale volontà del concorrente” (così anche Cons. di Stato, sent. 1487/2014).

Vanno esaminate, dunque, le singole voci di costo riportate in offerta per accertare se siano stati effettivamente assoggettati a ribasso anche oneri non ribassabili (come i costi della sicurezza), o se invece si sia trattato di mero errore alfanumerico; a tale scopo può essere anche utile, per le PP.AA., effettuare un semplice raffronto tra l’importo a base d’asta e l’offerta economica finale.

Ciò che conta, dunque, è che, a fronte di un semplice errore di scritturazione, l’offerta sia interpretata nel senso che faccia salva l’effettiva volontà del dichiarante.

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