Iscrizione camerale: conta l’attività prevalente svolta nella sede legale

Per soddisfare il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per attività “inerente” all’oggetto dell’appalto, occorre che si tratti dell’attività prevalente esercitata dall’impresa nella sede legale, non rilevando l’operatività di eventuali sedi secondarie.
Solo in presenza di tali requisiti, l’attività societaria può rilevare ai fini dell’iscrizione nella Camera di Commercio quale requisito generale di idoneità professionale richiesto dal bando ai sensi dell’art. 39 del Codice Appalti.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 343 del 27.01.2015, riprendendo i seguenti principi già espressi nella precedente sentenza n. 5729/2013:
“L’attività “inerente” l’oggetto dell’appalto deve essere intesa come l’attività “prevalente” svolta dall’impresa, essendo solo quest’ultima l’attività qualificante ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese”.
Ai fini dell’iscrizione camerale, infatti, l’impresa deve obbligatoriamente indicare l’attività primaria o principale esercitata, l’unica in grado di individuare la tipologia di azienda. Al contrario, l’attività secondaria è inserita solo a fini descrittivi e di completezza informativa.
Perciò, quando i bandi di gara prescrivono in capo all’impresa l’esercizio di un’attività inerente all’oggetto dell’appalto, si riferiscono solo ed unicamente all’attività prevalente.
Anche la sede di esercizio dell’attività prevalente rileva ai fini del possesso del requisito dell’inerenza all’oggetto d’appalto richiesto dalla disciplina di gara e dall’art. 39 del Codice Appalti.
L’attività esercitata nelle sedi secondarie è infatti irrilevante, perchè l’attività che può essere valutata dall’Amministrazione a comprova dell’idoneità professionale del concorrente rispetto all’oggetto dell’appalto è solo l’attività prevalente esercitata nella sede legale o principale dell’impresa.
In definitiva, per un’impresa concorrente a pubbliche gare d’appalto, il criterio selettivo da soddisfare diventa duplice: sede legale e attività prevalente in essa esercitata.
© Riproduzione riservata
Potrebbe interessarti anche:
Regolarizzazione: l’omissione di una dichiarazione obbligatoria non è sanabile

L’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma nell’esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare (...)
AVCPASS: obbligatorio dal 1° luglio per gare da 40.000 euro in su

Manca solo un mese al passaggio al regime obbligatorio del nuovo sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese alle pubbliche gare d’appalto d’importo pari o superiore a 40.000 euro esperite in (...)