Iscrizione camerale: conta l’attività prevalente svolta nella sede legale

Postato da Redazione il 23 Febbraio 2015

Per soddisfare il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per attività “inerente” all’oggetto dell’appalto, occorre che si tratti dell’attività prevalente esercitata dall’impresa nella sede legale, non rilevando l’operatività di eventuali sedi secondarie.

Solo in presenza di tali requisiti, l’attività societaria può rilevare ai fini dell’iscrizione nella Camera di Commercio quale requisito generale di idoneità professionale richiesto dal bando ai sensi dell’art. 39 del Codice Appalti.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 343 del 27.01.2015, riprendendo i seguenti principi già espressi nella precedente sentenza n. 5729/2013:

“L’attività “inerente” l’oggetto dell’appalto deve essere intesa come l’attività “prevalente” svolta dall’impresa, essendo solo quest’ultima l’attività qualificante ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese”.

Ai fini dell’iscrizione camerale, infatti, l’impresa deve obbligatoriamente indicare l’attività primaria o principale esercitata, l’unica in grado di individuare la tipologia di azienda. Al contrario, l’attività secondaria è inserita solo a fini descrittivi e di completezza informativa.

Perciò, quando i bandi di gara prescrivono in capo all’impresa l’esercizio di un’attività inerente all’oggetto dell’appalto, si riferiscono solo ed unicamente all’attività prevalente.

Anche la sede di esercizio dell’attività prevalente rileva ai fini del possesso del requisito dell’inerenza all’oggetto d’appalto richiesto dalla disciplina di gara e dall’art. 39 del Codice Appalti.

L’attività esercitata nelle sedi secondarie è infatti irrilevante, perchè l’attività che può essere valutata dall’Amministrazione a comprova dell’idoneità professionale del concorrente rispetto all’oggetto dell’appalto è solo l’attività prevalente esercitata nella sede legale o principale dell’impresa.

In definitiva, per un’impresa concorrente a pubbliche gare d’appalto, il criterio selettivo da soddisfare diventa duplice: sede legale e attività prevalente in essa esercitata.

© Riproduzione riservata

Potrebbe interessarti anche:

L’offerta di gara può superare l’importo a base d’asta?

Postato da Avv. Barbara Braggio il 12 Novembre 2012 in Quesiti & Risposte

Quesito Nel bando di gara viene indicato il divieto, a pena di esclusione, di presentare offerte economiche pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta. E’ giusto che sia così? Risposta Sì, in quanto l’importo a base di (...)

Dichiarazioni art. 38: le nuove sanzioni introdotte dal Decreto n. 90/2014

Postato da Avv. Barbara Braggio il 30 Settembre 2014 in Leggi e Prassi

Previste nuove sanzioni a carico delle imprese partecipanti a gare d’appalto che omettono di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti). Il (...)