Irregolarità fiscali e tributarie: quando c’è esclusione dalla gara?

Postato da il 18 Giugno 2013

Il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente soltanto se l’istanza di rateizzazione presentata dal concorrente sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto.

E’ quanto ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiamata a stabilire l’esatta portata del concetto di definitività dell’accertamento della violazione tributaria di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

La norma stabilisce che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti ... che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

Si considerano "violazioni gravi" quelle relative ad un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 10.000 euro (cfr. art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Dpr n.602/1973).

Costituiscono "violazioni definitivamente accertate" quelle relative ad un omesso pagamento di imposte e tasse per debiti certi, scaduti ed esigibili (art. 38, comma 2, Codice).

La ratio della norma risponde all’esigenza di garantire l’amministrazione pubblica in ordine alla solvibilità ed alla solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38, non è sufficiente la mera presentazione, da parte del concorrente, dell’istanza di rateazione del debito tributario, ma occorre che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole entro il termine di partecipazione alla gara.

La rateizzazione del debito tributario è espressione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza.

L’inidoneità della mera presentazione dell’istanza di dilazione a soddisfare il requisito della regolarità contributiva è corroborata dalla considerazione che l’ammissione alla rateazione non costituisce, di norma, atto dovuto, in quanto l’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare quell’ "obiettiva difficoltà economica" che è presupposto per la concessione del beneficio.

Consiglio di Stato, A.P., sentenza n. 15/2013

In sintesi:

  • il principio della certezza del quadro delle regole e dei tempi della procedura di evidenza pubblica impone che i requisiti di partecipazione siano verificati al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande;
  • la mera presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione del debito tributario non rileva ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale ex art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici;
  • ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, occorre che il concorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, abbia già ottenuto il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione;
  • l’ammissione alla procedura del concorrente che non abbia ancora ottenuto il provvedimento favorevole innesterebbe nello svolgimento della procedura un fattore di incertezza collegato alla variabile della valutazione discrezionale dell’amministrazione tributaria;
  • il principio del favor partecipationis non può pertanto giustificare l’ammissione di un concorrente sprovvisto, al momento della domanda di partecipazione alla gara, del requisito della regolarità tributaria.

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