Gare Consip: nuova tassa a carico degli aggiudicatari

Dall’11 gennaio 2013, i soggetti aggiudicatari di Accordi Quadro, Convenzioni e gare bandite da Consip spa nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, sono tenuti a versare una nuova "tassa" sul valore dei contratti stipulati, secondo le modalita’ e i termini previsti dal Decreto MEF del 23 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 10 gennaio 2013.
Il decreto ministeriale rende così operativi quei meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico degli aggiudicatari, originariamente previsti dalla Legge Finanziaria n. 296/2006 e dalla Legge Finanziaria n. 244/2007, finalizzati a coprire parte dei costi di funzionamento di Consip derivanti dall’ampliamento delle sue attività in veste di centrale di committenza per conto delle altre pubbliche amministrazioni.
Entità della commissione
La commissione a carico degli aggiudicatari non può superare l’1,5% del fatturato realizzato sugli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, considerato al netto dell’IVA e risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse in ciascun semestre dell’anno solare.
Consip è tenuta a riportare nella documentazione di ogni specifica procedura di gara la previsione di tale commissione e la misura richiesta.
Obblighi dichiarativi degli aggiudicatari
Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre dell’anno solare (quindi entro il prossimo 30 luglio 2013 e 30 gennaio 2014), gli aggiudicatari di convenzioni, accordi quadro e gare bandite da Consip dovranno trasmetterle per via telematica una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.n. 445/2000, recante:
- l’importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e
- gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara pubblicata da Consip con riferimento alla specifica procedura.
Sulla base di tale autodichiarazione Consip procede al calcolo dell’entità della commissione dovuta.
Consip può anche eseguire controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere valutate da Consip come causa di esclusione dalle gare per grave negligenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006.
Le istruzioni operative relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle autodichiarazioni a carico degli aggiudicatari saranno pubblicate sul sito di Consip o sul portale www.acquistinretepa.it, nonchè nella documentazione di gara relativa alla singola procedura d’acquisto.
Modalità e termini di versamento della commissione
Una volta ricevuta dall’aggiudicatario l’autodichiarazione sul fatturato semestrale, Consip procede all’emissione della fattura relativa alla commissione dovuta.
L’aggiudicatario deve provvedere al versamento della commissione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip, mediante accredito sui conti correnti dedicati di Consip.
Il mancato o inesatto pagamento della commissione legittima la riscossione coattiva delle commissioni dovute e degli interessi di mora, secondo le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
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