Forniture sanitarie: richiesta prodotti di "ultima generazione"

In un appalto di forniture sanitarie, se il bando di gara richiede un prodotto “di ultima generazione”, l’impresa produttrice o fornitrice non ha l’obbligo di offrire il modello più recente all’interno del proprio catalogo di prodotti.
La richiesta di prodotti “di ultima generazione” va infatti intepretata nel senso che l’impresa produttrice ha solo l’onere di fornire l’ultima e più aggiornata versione in commercio del modello di prodotto offerto, qualunque esso sia.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3574 del 16 luglio 2015, affermando che:
"In assenza di specifiche indicazioni tecniche, non risulta possibile stabilire con sufficiente grado di certezza quali strumentazioni sono da ritenersi di ultima generazione e, sulla base di queste considerazioni, non si può ritenere legittima l’esclusione dalla gara".
In altri termini, il concetto di “ultima generazione” è un concetto così vago da risultare illegittimo, poiché introduce elementi di incertezza nella determinazione della prestazione richiesta e comprime, così, la libertà di scelta dell’impresa nel formulare l’offerta più conveniente.
Di conseguenza, a meno che il bando non specifichi l’anno di applicazione della tecnologia richiesta, indicando requisiti che solo l’evoluzione tecnologica più recente ha reso possibile, è sempre legittima l’offerta (anche non relativa all’ultimo modello di apparecchiatura) che soddisfi comunque, nella sostanza, le prescrizioni della legge di gara e le esigenze sottese all’appalto.
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