E’ possibile fare donazioni agli enti pubblici?

Postato da il 5 Novembre 2013

Quesito

Una fondazione bancaria ha acquistato dalla nostra società uno strumento elettromedicale da donare ad una Azienda Ospedaliera, chiedendoci di emettere la relativa fattura direttamente nei confronti dell’ente pubblico.

L’acquisto e successiva donazione dello strumento da parte della Fondazione è possibile e legittimo o viola in qualche modo la normativa sulle pubbliche procedure di gara?

Risposta

I soggetti privati possono compiere erogazioni liberali nei confronti degli enti pubblici attraverso diversi strumenti, quali le donazioni, le sponsorizzazioni, o altre forme di collaborazione, a ciascuno dei quali corrispondono differenti regole e modalità applicative.

Nel caso specifico di una donazione, occorre precisare che la donazione è un contratto "tipico", ovvero espressamente disciplinato dagli artt. 769 e ss. del codice civile, e che l’art. 782 c.c. ne richiede la forma scritta per atto pubblico.

Poichè la forma scritta richiesta dalla norma è un elemento essenziale del negozio, in mancanza l’atto è giuridicamente nullo.

Per realizzare la donazione si possono avere diverse modalità attuative:

  1. donazione diretta dello strumento (es. la Fondazione acquista dal privato lo strumento e poi lo regala all’Azienda ospedaliera): in tal caso non ci sono particolari profili di incompatibilità con le norme del Codice Appalti e con le procedure di evidenza pubblica, se la Fondazione non è un soggetto pubblico o un organismo di diritto pubblico;
  2. donazione di una somma di denaro finalizzata al successivo acquisto dello strumento (es. la Fondazione regala una somma di denaro all’Azienda ospedaliera, che la utilizza per l’acquisto dello strumento dal privato): in tal caso l’Azienda ospedaliera, in quanto soggetto pubblico, è tenuta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del fornitore privato;
  3. donazione attraverso un c.d. accollo di debito (es. la Fondazione s’impegna a pagare la fattura per la fornitura resa dal privato nei confronti dell’Azienda ospedaliera): in tal caso l’acquisto viene comunque effettuato dalla Fondazione, la quale, se non è un soggetto pubblico o un organismo di diritto pubblico, non è tenuta al rispetto delle norme del Codice Appalti.

Sulla legittimità dell’istituto del c.d. accollo di debito si è espresso favorevolmente anche il Consiglio di Stato (sent. n. 1451/99), a condizione però che l’accollo di debito sia espressamente previsto e disciplinato da un’apposita convenzione stipulata tra la Fondazione e l’ente pubblico.

Qualunque sia la forma prescelta, si consiglia pertanto di procedere sempre con la stipulazione di un atto pubblico notarile, che precisi lo scopo della donazione e le modalità attuative.

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