E’ ammesso l’appalto integrato sulla base del solo progetto preliminare?

Quesito
Una Amministrazione pubblica può indire un appalto integrato mettendo a base di gara il solo progetto preliminare? Oppure devono essere posti a base di gara anche la progettazione esecutiva e l’esecuzione lavori?
Risposta
Sì, è ammesso il ricorso all’appalto integrato sulla base del solo progetto preliminare, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice appalti), in base al quale:
"Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori".
L’appalto integrato basato sul solo progetto preliminare viene classificato come "appalto integrato complesso" e si distingue dall’ "appalto integrato semplice" che si fonda, diversamente, sul progetto definitivo come prevede l’art. 53 comma 2 lett.b) sopra riportato.
In entrambi i casi il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori: la differenza è rappresentata dal fatto che nell’appalto integrato c.d. "complesso" il progetto definitivo viene presentato in sede di offerta.
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