Divieto di intestazioni fiduciarie e obblighi comunicativi

L’art. 38, comma 1 lett.d), del Codice Appalti prevede, tra i requisiti generali che i concorrenti devono possedere a pena di esclusione per partecipare alle gare d’appalto, il divieto di intestazioni fiduciarie.
La norma, tramite il rinvio all’art. 17 della Legge n. 55 del 1990, configura in realtà due differenti ipotesi:
- l’interposizione fiduciaria di società non autorizzate, che ne comporta l’esclusione dalla gara, e
- la mancata comunicazione alla stazione appaltante, da parte delle società espressamente autorizzate, dell’identità dei fiducianti, che comporta il divieto di aggiudicazione e di stipula del contratto.
Sul piano del diritto sostanziale, il rinvio all’art. 17 L. n. 55 del 1990 operato dall’art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 in sede di disciplina dei requisiti di ordine generale ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, previsti a pena di esclusione e, in caso di mancato possesso, ostativi alla stipula del contratto, vale ad escludere ogni dubbio sull’eventuale restrizione dell’ambito di applicazione dell’ art. 17 della L. n. 55 del 1990 al solo settore dei lavori, che poteva sorgere dall’isolata lettura di tale disposizione di legge (per il suo richiamo all’appalto di "opere pubbliche").
Consiglio di Stato, sent. n. 5279/2012
In sintesi:
- tra i requisiti generali che i concorrenti devono possedere per partecipare alle gare d’appalto, l’art. 38 comma 1 lett.d) del Codice Appalti prevede il divieto di intestazioni fiduciarie;
- qualora l’impresa aggiudicataria sia una società fiduciaria espressamente autorizzata ai sensi della Legge n. 1966/1939, essa ha l’obbligo, nei confronti della stazione appaltante, di comunicare l’identità dei fiducianti prima di stipulare il contratto d’appalto;
- sia il divieto di intestazioni fiduciarie a carico delle società non autorizzate che l’obbligo comunicativo a carico delle società espressamente autorizzate valgono per tutte le gare d’appalto di lavori, forniture e servizi.
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