Dispositivi medici: annullati i prezzi di riferimento AVCP

Postato da il 7 Maggio 2013

Con la sentenza n. 4401 del 2.5.2013, il TAR Lazio ha annullato l’elenco dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici pubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità di vigilanza (AVCP).

Ricordiamo che lo scorso luglio 2012 l’Osservatorio dell’AVCP aveva pubblicato sul proprio sito web i prezzi di riferimento in ambito sanitario (ovvero di dispositivi medici, di farmaci per uso ospedaliero e di servizi sanitari e non) in ossequio alla previsione dell’art. 17, comma 1 lett.a), del decreto-legge n. 98/2011, come modificato dall’ art.15, comma 13 lett.b), del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. decreto Spending Review 2), in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria.

Gli elenchi prezzi pubblicati dall’AVCP dovevano rispondere alla duplice finalità di contenimento della spesa sanitaria e di riferimento obbligato per la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di beni e servizi in ambito sanitario, il cui corrispettivo fosse superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento del dispositivo medico o del farmaco o del servizio di volta in volta considerato.

In seguito al ricorso di alcune aziende fornitrici di dispositivi medici e di farmaci, il TAR Lazio ha esaminato la complessa disciplina normativa sulle modalità di rilevazione e pubblicazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario, pervenendo a due opposte conclusioni circa la validità ed efficacia dei prezzi di riferimento AVCP.

Limitatamente al settore dei dispositivi medici (esclusi quindi i farmaci), il TAR Lazio ha accolto le censure sollevate in ordine alle modalità di raccolta dei dati da parte dell’AVCP, ritenute incomplete e generiche, con particolare riferimento all’impiego della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), che non consentirebbe la rilevazione di prezzi di riferimento omogenei e confrontabili rispetto ai singoli e concreti dispositivi medici.

La CND individua infatti classi di prodotti troppo ampie, che ricomprendono al loro interno prodotti sostanzialmente e funzionalmente diversi e come tali aventi caratteristiche qualitative e prezzi che possono divergere anche in modo significativo.

Secondo il TAR, il prezzo di riferimento elaborato dall’Osservatorio, operando come un vero e proprio “prezzo d’imperio”, non poteva essere elaborato in relazione a categorie generali di dispositivi medici, pena la sua non significatività o non riferibilità (o meglio confrontabilità) con i concreti oggetti delle singole forniture.

Inoltre il prezzo di riferimento dei dispositivi medici, prosegue il TAR, non può essere determinato in modo sostanzialmente avulso dalle caratteristiche dei contratti: si pensi ai profili della durata del contratto, dei volumi e del più o meno ampio contenuto della fornitura, specie sotto il profilo della eventuale prestazione di servizi accessori, che evidentemente non può non influire sui calcoli di convenienza del concorrente.

Da ciò deriva la necessità, in sede di elaborazione dei prezzi di riferimento, di dare rilievo all’oggetto complessivo della fornitura, alla sua durata e alla prestazione di accessori e di servizi connessi.

Va infine precisato che la decisione del TAR Lazio non è ancora definitiva, in quanto appellabile innanzi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua notifica alle parti interessate.

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