DURC: obbligo di rilascio alle imprese con crediti verso la PA

Con la Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità operative per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alle imprese che, pur essendo debitrici nei confronti degli enti previdenziali, vantano dei crediti verso la P.A.
Il D.M. 13 marzo 2013, chiarisce infatti il Ministero, consente la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Con tale meccanismo si consente quindi il rilascio del DURC anche a quelle imprese che risultano debitrici nei confronti degli Istituti previdenziali e/o delle Casse edili a condizione che le medesime imprese risultino a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Modalità di rilascio del DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”
Il soggetto interessato ha l’onere di dichiarare di vantare crediti nei confronti della PA per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la Piattaforma informatica.
In particolare, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito:
- amministrazione che le ha rilasciate,
- data di rilascio della certificazione,
- numero di protocollo,
- importo a credito disponibile,
- eventuale data del pagamento,
- codice temporaneo di accesso alla Piattaforma informatica attraverso il quale gli Istituti previdenziali e/o le Casse edili possono verificare la certificazione dei crediti.
La certificazione dei crediti può anche essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva.
In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili hanno l’obbligo di rilasciare un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.
Nelle more dell’avvio del descritto procedimento di rilascio del DURC, la verifica può essere effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.
Questi ultimi possono così acquisire tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.
Le suddette modalità di rilascio del DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” valgono anche nei casi in cui il DURC deve essere obbligatoriamente acquisito d’ufficio, per via telematica, da parte delle stazioni appaltanti.
Ricordiamo in proposito che il c.d. Decreto del Fare ha previsto l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC nei seguenti casi:
- per la verifica della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38 comma 1, lett i) del codice appalti;
- per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
- per la stipula del contratto;
- per il rilascio del certificato di collaudo;
- per il rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il pagamento del saldo finale.
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