Come si definisce una micro, piccola o media impresa?

Postato da il 21 Maggio 2013

Quesito

Abbiamo notato che Consip e talvolta anche le singole Amministrazioni richiedono, in sede di partecipazione ad una gara d’appalto, di specificare se l’impresa concorrente è una microimpresa oppure una PMI: come si valuta l’appartenenza all’una o all’altra categoria?

Risposta

La definizione di micro, piccole e medie imprese è contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE con cui la Commissione Europea ha stabilito i parametri per la determinazione della dimensione aziendale delle imprese ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive.

In Italia la Raccomandazione CE è stata recepita con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

I criteri di calcolo della dimensione delle imprese definiti nel Decreto sono i seguenti:

  • microimpresa:
    1. meno di 10 occupati;
    2. fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni €;
  • piccola impresa:
    1. meno di 50 occupati;
    2. fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni €;
  • media impresa:
    1. meno di 250 occupati;
    2. fatturato annuo non superiore a 50 milioni €, oppure totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni €.

Per ciascuna categoria di imprese i due requisiti di organico e fatturato/bilancio devono coesistere.

In particolare, quanto al primo requisito, per occupati si intendono i dipendenti delle imprese a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria..

Il loro numero corrisponde al numero di unità di lavoro per anno (ULA), ovvero al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno considerato, mentre quelli occupati a tempo parziale vengono contabilizzati come frazioni di ULA.

Non vanno contabilizzati gli apprendisti, gli studenti in formazione professionale e i congedi di maternità.

Quanto al secondo requisito, il fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio, mentre il totale di bilancio corrisponde al totale dell’attivo patrimoniale di bilancio.

Il Decreto prevede inoltre un cumulo di requisiti nel caso di:

  • imprese associate, cioè quando un’impresa detiene, da sola oppure insieme a una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto in un’altra impresa;
  • imprese collegate, cioè quando esiste una delle seguenti relazioni:
    1. un’impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa;
    2. un’impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa;
    3. un’impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di
    4. esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa;
    5. un’impresa, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa.

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