Chi ha l’onere di registrazione dei contratti pubblici?

Postato da il 24 Marzo 2014

Quesito

A seguito di regolare aggiudicazione e stipulazione di un contratto d’appalto, un’Amministrazione pubblica può omettere la registrazione del contratto o chiedere all’aggiudicataria di provvedervi?

Risposta

L’obbligo o meno della registrazione dei contratti pubblici dipende dalla forma di stipulazione del contratto scelta dall’Amministrazione tra quelle previste dall’art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/06 (Codice appalti).

In base a tale norma, il contratto d’appalto va stipulato, a pena di nullità, con una delle seguenti forme:

  1. atto pubblico notarile informatico;
  2. forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
  3. scrittura privata.

Per verificare quando un contratto d’appalto è soggetto a registrazione occorre quindi tener conto delle disposizioni contenute nel Regolamento interno adottato da ciascuna Amministrazione con riferimento alle modalità di stipulazione dei contratti pubblici.

Secondo quanto previsto dal DPR 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) i contratti stipulati mediante atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa sono sempre soggetti a registrazione, mentre i contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

“Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento”(art. 6 DPR 26/04/1986, n. 131).

Anche i soggetti su cui grava l’onere di procedere alla registrazione dipendono dalla forma di stipulazione del contratto scelta dall’Amministrazione (art. 10 DPR 26/04/1986, n. 131). Sono infatti obbligati a richiedere la registrazione:

  • le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero;
  • i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati (...).

Gli oneri fiscali a carico dell’aggiudicatario sono:

  1. l’imposta di bollo, dovuta per qualunque forma di stipula del contratto (quindi anche nel caso di scrittura privata non registrata) mediante apposizione sull’atto originale di una marca da bollo ogni 4 facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972;
  2. l’imposta di registro, dovuta in misura fissa solo nel caso in cui il contratto sia registrato (quindi per gli atti pubblici notarili, le forme pubbliche amministrative e le scritture private registrate in caso d’uso), secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986.

© Riproduzione riservata

Potrebbe interessarti anche:

Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti riguardano anche gli acquisti sul MEPA?

Postato da Avv. Barbara Braggio il 19 Maggio 2016 in Quesiti & Risposte

Quesito Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti delle amministrazioni previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice Appalti) riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico (...)

Qual’è la differenza tra grave negligenza, malafede ed errore grave?

Postato da Redazione il 27 Giugno 2014 in Quesiti & Risposte

Quesito L’art. 38, comma 1, lettera f, del d.lgs. 163/2006 prevede che siano esclusi dalle gare d’appalto i concorrenti che abbiano commesso grave negligenza o malafede oppure errore grave nell’esecuzione delle prestazioni: (...)