Chi deve rendere la comunicazione antimafia in caso di subappalto?

Postato da il 22 Marzo 2013

Quesito

Per contratti di subappalto inferiori a 150.000 euro dobbiamo produrre la certificazione antimafia? In caso positivo, quali soggetti della società (spa) devono rendere l’autocertificazione?

Risposta

Per contratti di subappalto di importo pari o inferiore a 150.000 euro non va richiesta l’informativa antimafia.

Ciò è espressamente previsto dall’art. 91 del Dlgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), secondo cui le stazioni appaltanti devono acquisire l’informativa antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia:

  • pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
  • superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  • superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Ai sensi del’art. 85 del medesimo D.lgs. 159/2011, nel caso di contratti di subappalto d’importo superiore a 150.000 euro stipulati da società di capitali, sono obbligati a rendere l’autocertificazione antimafia i seguenti soggetti:

  1. i direttori tecnici della società;
  2. il legale rappresentante e tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione;
  3. il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con fino a 4 soci;
  4. i membri del collegio sindacale;
  5. i soggetti dell’organismo di vigilanza dell’impresa dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle società);
  6. i familiari conviventi di tutti i predetti soggetti.

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