Certificato camerale: scompare la "dicitura antimafia"
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 218/2012 che ha modificato il D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), dal 13 febbraio 2013 le Camere di commercio non rilasciano più i certificati camerali con la “dicitura antimafia”.
Infatti l’art. 120 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, ha abrogato il D.P.R. n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle informazioni antimafia) che prevedeva l’istituzione ed il relativo rilascio dei certificati camerali con la dicitura antimafia.
Conseguentemente, per la partecipazione a pubbliche gare d’appalto di lavori, forniture e servizi, le Amministrazioni appaltanti non possono più richiedere ai concorrenti la produzione del certificato camerale munito di "nullaosta antimafia", ma devono necessariamente accettare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente attesta che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 (pendenza di procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011).
Parimenti, anche in sede di controlli sul possesso dei requisiti di capacità autodichiarati dai concorrenti in gara, le Amministrazioni appaltanti devono procedere autonomamente alle verifiche antimafia, attraverso una richiesta al tribunale del luogo di residenza/dimora del soggetto persona fisica interessato, secondo le indicazioni fornite sul punto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012.
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