L’offerta condizionata comporta sempre l’esclusione dalla gara
Nell’ambito di una gara d’appalto, se un concorrente allega un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema d’offerta proposto dalla stazione appaltante, l’offerta è inammissibile perchè viene meno la necessaria conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal concorrente.
Poiché la stazione appaltante predetermina la sua proposta contrattuale negli atti di gara affinchè tutti i concorrenti ne siano a conoscenza e vincolati, la presentazione di un’offerta condizionata, cioè difforme dalla proposta della stazione appaltante, altera la par condicio dei concorrenti e comporta l’esclusione dalla gara.
Nella materia delle procedure di evidenza pubblica, la nozione di “offerta condizionata” ricorre quando l’offerente subordina il proprio impegno contrattuale a che la controparte accetti una controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema proposto dalla stazione appaltante. In sostanza, l’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato.
T.A.R. Lazio Roma, n. 5827/2011
In sintesi
- L’offerta condizionata consiste nel porre nella propria offerta delle condizioni aggiuntive non previste nel bando di gara.
- Il T.A.R. del Lazio ha sancito che porre un’offerta condizionata è sempre causa di esclusione nell’ambito di un appalto pubblico.
- E’ opportuno valutare attentamente il testo del bando prima di formulare l’offerta e, in caso di dubbi, rivolgersi ad un consulente legale: è meglio partecipare ad una sola gara per vincerla che a diverse con il rischio di essere esclusi.
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