Avcpass: possibile annullare la gara se il sistema non funziona

Postato da il 18 Febbraio 2015

La Stazione appaltante può annullare una gara d’appalto in ragione di un malfunzionamento del sistema Avcpass che esponga al rischio di contenziosi e di perdita del finanziamento dell’appalto.

E’ quanto ha affermato con la recente sentenza n. 62/2015 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, chiamato a decidere sulla legittimità di una revoca in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto per sistema di videosorveglianza e monitoraggio:

"Il Collegio non ritiene pretestuosa la motivazione dell’atto impugnato, laddove àncora uno dei motivi dell’esercizio del potere di ritiro in autotutela alle difficoltà operative dovute al malfunzionamento della BDNCP.
Condivisibile è anche la prognosi, spiegata nella motivazione, circa la possibilità che detto malfunzionamento potesse essere foriero di contenziosi, da cui l’esigenza, in vista del conseguimento dell’interesse pubblico al rapido affidamento dell’appalto, di rinnovare la gara".

Il Collegio ha quindi ritenuto legittimo l’atto di annullamento della gara bandita con la previsione dell’utilizzo del sistema Avcpass e del collegamento alla BDNCP per la verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti, in quanto sorretto da una idonea motivazione e dall’interesse pubblico al buon andamento della procedura.

La decisione di ritiro in autotutela della gara è stata infatti motivata con riferimento ai seguenti aspetti:

  • sussistenza di difficoltà operative – non superate – relative a un chiarimento chiesto all’AVCP circa l’anomalo funzionamento della banca dati nazionale (AVCPASS);
  • mancata risposta da parte dell’AVCP che, sebbene sollecitata sul punto dalla stazione appaltante, non rese i chiarimenti richiesti;
  • serio rischio di insorgenza di contenziosi, il cui protrarsi avrebbe comportato il pericolo di perdere il finanziamento ottenuto;
  • valenza recessiva dell’interesse privato dell’aggiudicatario provvisorio, titolare di una mera aspettativa all’aggiudicazione definitiva, rispetto all’interesse pubblico allo svolgimento della gara e alla conservazione del finanziamento conseguito.

Con la medesima sentenza il Collegio ha però riconosciuto all’aggiudicatario provvisorio il diritto a un risarcimento per responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, in ragione di una complessiva condotta disfunzionale e disorganizzata nella gestione della gara ascrivibile esclusivamente alla stazione appaltante.

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