Avcp, linee guida nella verifica dei requisiti di partecipazione

Postato da Redazione il 14 Febbraio 2014

Con la Determinazione n. 1 del 15/01/2014, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha rivisto le “Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, in merito alla verifica dei requisiti speciali richiesti in sede di gara, onde fornire agli operatori del settore indicazioni e chiarimenti aggiornati all’attuale contesto normativo e giurisprudenziale.

La nuova determinazione, pur ricalcando in larga parte, quanto a struttura e contenuti, la precedente determinazione n. 5/2009 in materia, affronta specificatamente nuove e attuali tematiche connesse alla verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese ai sensi del citato art. 48.

Ambito di applicazione della verifica ex art. 48

L’Autorità conferma che, a prescindere dall’espressa indicazione negli atti di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione si applica a tutti i contratti pubblici:

  • di lavori, servizi e forniture;
  • sopra e sotto soglia;
  • indipendentemente dalla procedura seguita (aperta, ristretta, negoziata, ecc.)

Diversamente, non si applica:

  • alle concessioni di servizi;
  • ai settori speciali;
  • agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro, stante l’operatività del sistema di qualificazione SOA, con l’unica eccezione degli appalti di lavori di valore superiore ad Euro 20.658.000, per i quali è richiesto, oltre al certificato SOA, il possesso di una determinata cifra d’affari.

Requisiti sottoposti a verifica

La verifica riguarda esclusivamente i requisiti speciali, ovvero i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara.

Spetta alla stazione appaltante determinare negli atti di gara:

  • la tipologia dei requisiti di partecipazione;
  • i livelli minimi dei requisiti di partecipazione;
  • il periodo temporale di riferimento per la comprova dei requisiti;
  • i mezzi di prova da fornire a comprova dei requisiti, avuto riguardo alla effettiva disponibilità da parte del concorrente della documentazione probatoria richiesta; in difetto di tale indicazione, il concorrente potrà produrre la documentazione ritenuta più idonea allo scopo.

Qualora il concorrente dichiari il possesso di requisiti superiori ai livelli minimi richiesti per la partecipazione alla singola gara, la verifica degli stessi deve essere comunque circoscritta ai soli requisiti minimi.

Modalità di svolgimento della verifica

Con riguardo ai soggetti da sottoporre a verifica, l’Autorità precisa che la stessa deve svolgersi nei confronti:

  1. dei concorrenti sorteggiati;
  2. dell’aggiudicatario, se non sorteggiato;
  3. del secondo graduato, se non sorteggiato, salvo che quest’ultimo rientri nella categoria delle micro, piccole e medie imprese;
  4. in caso di ricorso all’avvalimento, la verifica si estende anche nei confronti delle eventuali imprese ausiliarie.

Le stazioni appaltanti sono tenute ad accettare dai privati, in sede di partecipazione alla gara, le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti speciali, salvo poi l’obbligo di procedere alla verifica di dette dichiarazioni ai sensi dell’art. 48.

I concorrenti sottoposti a verifica devono presentare la documentazione comprovante i requisiti autodichiarati in sede di gara nel termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.

Invece, per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica relativi a prestazioni rese a favore di pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti devono acquisire le certificazioni di comprova direttamente dalle pubbliche amministrazioni interessate, sulla scorta delle indicazioni fornite dagli stessi soggetti dichiaranti.

In pratica, per tali requisiti, è necessaria la verifica d’ufficio da parte della stazione appaltante, in ossequio alla recente sentenza n. 4785/20013 con cui il Consiglio di Stato ha sul punto affermato l’applicabilità dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Con l’entrata in vigore della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), tale verifica deve condursi reperendo la documentazione di comprova dei requisiti direttamente mediante accesso al nuovo sistema AVCPASS.

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