Appalti pre-commerciali (PCP): chiarimenti dall’ANAC

Postato da Redazione il 30 Marzo 2016

Con comunicato del 9 marzo 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni dettagliate sui confini e sull’ambito di applicazione dei c.d. “appalti pre-commerciali o pre-competetitivi” (PCP - "pre commercial procurement").

Tali contratti, anche se riguardanti servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice Appalti, sono comunque sottoposti ai principi generali di derivazione comunitaria propri dell’evidenza pubblica, tra cui i principi di trasparenza e concorrenza, non discriminazione, efficacia e economicità delle procedure.

L’ANAC ha chiarito le caratteristiche essenziali degli appalti pre-commerciali, limitando l’ambito di applicazione ed i confini di questa categoria, ed ha poi elencato le principali tipologie di servizi che possono essere oggetto di appalto pre-competitivo.

Requisiti essenziali servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Gli appalti pubblici pre-commerciali hanno ad oggetto unicamente servizi di ricerca e di sviluppo tecnologico (R&S) che mirano ad ottenere un progresso scientifico nei vari campi delle scienze naturali o sociali.

Questi servizi, ha osservato l’ANAC, per essere qualificati PCP devono essere connotati da 3 requisiti essenziali:

  1. un carattere “aleatorio”
  2. una destinazione non esclusivamente pubblicistica
  3. un co-finanziamento privato

In altri termini, affinché un servizio di ricerca e sviluppo scientifico/tecnologico sia escluso dall’ambito di applicazione del Codice Appalti, l’esito della ricerca scientifica deve essere obiettivamente incerto: ciò significa che questi appalti non possono essere diretti a realizzare soluzioni già esistenti sul mercato prima che sia indetta la gara, o, comunque, facilmente ripetibili.

Al contrario, attraverso l’appalto pre-commerciale si mira a realizzare un progetto altamente innovativo, idoneo a risolvere - con mezzi sperimentali - un problema tecnologicamente complesso della stazione appaltante, non rientrante quindi tra i servizi di ricerca svolti in modo permanente nell’ambito delle PP.AA. (come i servizi di consulenza e/o formazione).

Altra condizione affinché il servizio di ricerca e sviluppo sia oggetto di appalto pre-commerciale è che esso non sia destinato all’uso esclusivo dell’amministrazione che indice l’appalto (c.d. “clausola di non esclusiva”) e che sia, almeno in parte, co-finanziato dalla - o dalle - imprese aggiudicatarie della procedura di gara.

La procedura di appalto pre-commerciale non può, invece, essere ammessa quando (alternativamente):

  • manca uno dei 3 requisiti essenziali elencati;
  • l’appalto è finalizzato in prevalenza all’acquisto di forniture (e quindi di prodotti) e non di servizi;
  • il valore dei lavori oggetto delle attività di ricerca è > 50% rispetto al valore dei servizi, eccetto il caso di lavori accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto.

“Ambiti tipo” e nuove tipologie di PCP

Gli ambiti tipo entro cui è ammesso il PCP sono normativamente indicati all’art. 20 co. 3-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 s.m.i. (c.d. Decreto Sviluppo) e riguardano:

  • lo sviluppo delle comunità intelligenti
  • la produzione di beni pubblici rilevanti
  • la rete a banda ultra-larga, fissa e mobile, ed i servizi connessi
  • la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici
  • i trasporti e la logistica
  • la difesa e la sicurezza.

Infine, l’ANAC ha elencato nuove tipologie di servizi di ricerca e sviluppo tecnologico che possono costituire oggetto di PCP, tra cui quelli relativi a:

  • area sanitaria, per assicurare cure di elevata qualità a prezzi accessibili
  • efficientamento energetico
  • sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici.

Nel complesso l’Autorità ha richiamato la comunicazione interpretativa della Commissione europea COM (2007) 799, individuando nel PCP il principale strumento di ammodernamento delle politiche di promozione dell’innovazione facenti leva sulla spesa pubblica.

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