Aggiudicazione illegittima: risarcimento danni al secondo concorrente

Negli appalti di lavori, in caso di comportamento contra legem da parte della stazione appaltante che aggiudichi la gara ad un concorrente in difetto dei requisiti generali di partecipazione, la stazione appaltante deve risarcire i danni a tutela della posizione giuridica del secondo concorrente in graduatoria.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza del 21 dicembre 2015, n. 5803, in cui si afferma che :
Il danno da mancata aggiudicazione dell’appalto va commisurato alle utilità economiche perdute a causa della mancata esecuzione del contratto.
Il danno da mancata aggiudicazione dell’appalto deve essere risarcito, se possibile, “in forma specifica”, cioè con la riassegnazione dell’aggiudicazione in favore del concorrente secondo in graduatoria ed il subentro di questi nel contratto illegittimamente stipulato con l’aggiudicatario.
Soltanto se il subentro nel rapporto contrattuale si riveli impraticabile, a causa del tempo trascorso e/o dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti nel frattempo, al concorrente secondo in graduatoria va riconosciuto il risarcimento “per equivalente”, cioè tramite pagamento di una somma di denaro.
In tal caso al secondo concorrente spettano:
- l’utile effettivo che il concorrente avrebbe conseguito in caso di aggiudicazione, in base all’offerta economica presentata in gara;
- il danno c.d. “curriculare” per la perdita dell’arricchimento professionale, da liquidarsi in via equitativa (circa il 5% sull’importo dell’appalto);
- gli interessi legali maturati dalla data di stipula del contratto fino a quella di risarcimento del danno.
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