Acquisti centralizzati e proroghe tecniche: chiarimenti ANAC

Con la determina n. 11 del 23 settembre 2015, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti ai soggetti destinatari della nuova disciplina sugli acquisti centralizzati della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 33, comma 3-bis del Codice Appalti, come modificato dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014.
I chiarimenti riguardano, nello specifico, l’effettiva portata applicativa della disposizione e le deroghe previste dalla legge, i termini di entrata in vigore ed i limiti di utilizzo delle proroghe tecniche dei contratti già in essere.
Ambito di applicazione. Esenzioni e deroghe
L’ANAC chiarisce che l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 33, comma 3-bis del Codice Appalti deve essere riferito ai contratti di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi, compresi i servizi tecnici, a cui devono applicarsi pienamente le disposizioni del Codice dei contratti.
Al contrario, l’obbligo di acquisizione in forma aggregata non può applicarsi agli appalti esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione del Codice (artt. 19-26 del D.lgs. 163/2006), tra cui i servizi di cui all’Allegato II B.
Inoltre, sono sottratte all’obbligo di acquisti centralizzati anche le concessioni di servizi, a cui deve applicarsi soltanto l’art. 30 del D.lgs. 163/2006.
Infine ulteriori deroghe, per espresso disposto legislativo (art. 23-ter, commi 2 e 3, D.l. 90/2014), riguardano tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni siti nelle zone terremotate, indipendentemente dal collegamento o meno con attività inerenti la ricostruzione.
Entrata in vigore e limiti di utilizzo della proroga tecnica
L’entrata in vigore del sistema di centralizzazione degli acquisti era stata originariamente prevista a partire dal 1° gennaio 2015 per l’acquisizione di beni e servizi e a partire dal 1° luglio 2015 per l’acquisizione di lavori.
Successivamente, sia per i lavori che per i servizi e le forniture, la scadenza è stata prorogata dapprima al 1° settembre 2015 e da ultimo, con la legge 13 luglio 2015 n. 107, al 1º novembre 2015.
L’ANAC ha quindi chiarito che, proprio in ragione dell’ulteriore proroga del termine di applicazione dell’art. 33 comma 3-bis, essendo stati forniti alle amministrazioni più ampi margini temporali di adeguamento alla nuova normativa, non sono più ammesse proroghe tecniche dei contratti in essere, anche se giustificate dalla necessità di dare piena attuazione agli obblighi di legge.
Dall’indagine condotta su un campione di Stazioni appaltanti è infatti emerso un diffuso utilizzo delle proroghe tecniche dei contratti, determinato più da carenze di programmazione degli acquisti che da ritardi imputabili a eventi imprevisti.
Tuttavia, la proroga dei contratti è un istituto di carattere eccezionale e temporaneo, il cui utilizzo al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) viola i principi generali della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Pertanto, l’uso reiterato delle proroghe tecniche, in luogo dell’indizione di nuove gare, può assumere profili di illegittimità e di danno erariale.
© Riproduzione riservata
Potrebbe interessarti anche:
Le novità del Decreto n. 66/2014 dopo la conversione in legge

Pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23.06.2014 la Legge n. 89/2014 di conversione del Decreto legge n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (c.d. decreto di Spending Review 3). Entrano quindi (...)
I Comuni "minori" hanno l’obbligo di fare gare centralizzate?

Quesito I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti hanno l’obbligo di affidare lavori, forniture e servizi mediante gare centralizzate? E tale obbligo sussiste anche nel caso di procedure negoziate o negli affidamenti in (...)