Abuso di affidamenti diretti e in economia. Denuncia ANAC.

Con il comunicato del 16 aprile 2015 l’ANAC ha lanciato un allarme per il reiterato abuso delle procedure di affidamento diretto e di acquisti in economia da parte di alcuni Comuni italiani.
L’indagine è stata condotta su 116 comuni non capoluogo di provincia, relativamente a forniture e servizi in economia affidati dal 1° gennaio 2010 al 10 marzo 2015, di importo inferiore alla soglia comunitaria e con carattere di regolarità o, comunque, reiterati annualmente.
E’ emerso che 90 comuni su 116 sarebbero incorsi in "anomalie nella ripetizione contrattuale”, avendo sistematicamente disapplicato le norme del Codice Appalti sul calcolo del valore stimato dell’appalto (art. 29 del d.lgs. 163/2006), specie in caso di contratti di servizi e forniture ripetuti nel tempo.
L’art. 29, comma 10, del d.lgs. del 163/2006, contiene, infatti, specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture con carattere di regolarità, o che siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
Se i Comuni avessero rispettato tali previsioni, molte procedure in economia o affidamento diretto effettivamente poste in essere non sarebbero state consentite per superamento dei limiti di importo stabiliti dalla legge.
Al contrario, come rileva l’indagine, dal mancato rispetto di tali criteri è derivato un sistematico superamento, da parte dei comuni ispezionati, delle soglie di legge entro cui praticare affidamenti diretti o procedure in economia. Ne è conseguita un’arbitraria estensione ed un abuso delle procedure in economia e degli affidamenti diretti posti in essere dalle stazioni appaltanti.
Lo dimostra, ad esempio, il fatto che 10 Comuni abbiano praticato, nel periodo di riferimento, affidamenti diretti o in economia con identica prestazione e reiterati nel tempo, per importi complessivamente superiori al milione di euro, una somma cioè pari a 5 volte la soglia consentita per legge.
L’ANAC ha poi rilevato un’ulteriore criticità e abuso da parte delle stazioni appaltanti, rappresentato dall’artificioso frazionamento delle commesse, per eludere i limiti di legge alle procedure in economia e agli affidamenti diretti.
L’art. 125 del Codice Appalti prevede, infatti, al comma 13 che nessuna prestazione di beni o servizi possa essere artificiosamente frazionata, per sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
Pertanto l’ANAC, specie in caso di lotti o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, ha ammonito espressamente le stazioni appaltanti ad evitare l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche, per non incorrere nelle suddette violazioni di legge.
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