Varianti

Per “variante” si intende qualsiasi addizione o modifica apportata dal concorrente al progetto posto a base di gara e/o all’opera, servizio o fornitura da eseguire.

Non tutte le modifiche al progetto di gara sono uguali, occorrendo distinguere tra “varianti progettuali in sede di offerta” e “varianti in corso di d’opera”.

Varianti progettuali in sede di offerta

Le varianti progettuali in sede di offerta sono quelle con cui i concorrenti possono presentare offerte che comportino variazioni rispetto al progetto iniziale proposto dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/2006 (Codice appalti) tali varianti sono ammesse:

  • quando il criterio di aggiudicazione del contratto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso la stazione appaltante non può infatti valutare alcuna variazione al progetto posto a base di gara);
  • qualora il bando di gara le autorizzi espressamente: ciò significa che se il bando di gara nulla dice, le varianti non sono autorizzate (commi 1 e 2 art. cit.).

Inoltre negli atti connessi al bando di gara, specialmente nel capitolato speciale, la Stazione appaltante deve indicare i requisiti minimi (cioè i caratteri essenziali, non modificabili, delle prestazioni richieste) che le varianti devono rispettare e le modalità della loro presentazione.

Se le varianti proposte dal concorrente non rispettano tali requisiti minimi, la stazione appaltante le dichiara inammissibili (commi 3 e 4 art. cit.).

Varianti in corso d’opera

Per variante in corso d’opera si intende qualsiasi modifica apportata dall’appaltatore al progetto approvato dalla Stazione appaltante e, conseguentemente, all’opera nel corso dell’esecuzione di un appalto di lavori.

Esse sono previste dall’art. 132 del Codice e dagli artt. 161,162 del Dpr 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice appalti).

Negli appalti di servizi o forniture, invece, è più corretto parlare di “varianti in corso di esecuzione” anche se la disciplina è analoga (art. 114 del Codice).

L’introduzione di varianti in corso d’opera è ammessa, su richiesta dell’appaltatore, solo in specifiche ipotesi:

  • sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  • cause impreviste e imprevedibili (ad es. forza maggiore da fatto umano o naturale);
  • scoperta di materiali e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
  • eventi relativi ai beni su cui si interviene (ad es. crollo di un muro in corso d‘opera);
  • rinvenimenti imprevisti o imprevedibili (ad es. scoperta, durante l’esecuzione, di reperti di interesse storico e/o artistico);
  • cause geologiche, idriche o affini che ostacolino l’esecuzione (cd. “sorpresa geologica”);
  • errori o omissioni del progetto esecutivo;
  • bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.

Al di fuori di tali casi, su proposta dell’appaltatore e nell’interesse dell’Amministrazione possono essere autorizzate varianti migliorative, in aumento o in diminuzione, che non alterino la sostanza del contratto. Esse devono, comunque, scaturire da circostanze sopravvenute e non prevedibili e comportare un aumento di spesa non superiore al 5% dell’importo contrattuale originario.

Non devono invece considerarsi varianti, e sono quindi sempre ammessi, gli interventi di dettaglio disposti dal direttore dei lavori entro il limite del 5% del lavoro appaltato e senza aumenti di spesa (i risparmi e le eccedenze devono compensarsi).

Varianti ordinate dalla stazione appaltante

Nelle ipotesi sopra elencate anche la stazione appaltante può ordinare all’appaltatore una variazione.

Se il valore dell’intervento richiesto non supera il quinto dell’importo dell’appalto, c.d. “quinto d’obbligo”, i prezzi unitari e le modalità di esecuzione restano gli stessi del contratto originario. L’appaltatore, in tal caso, è tenuto ad eseguire la variante e deve essergli liquidato il corrispettivo per i nuovi lavori, ma non gli spetta un’indennità aggiuntiva.

Se, invece, la stazione appaltante richiede una variante oltre la soglia del quinto, l’appaltatore ha la facoltà di non adempiere e di recedere dal contratto, oppure, in alternativa di proseguire nei lavori.

In ogni caso è conveniente per l’appaltatore, entro 10 giorni dalla richiesta di variante, comunicare per iscritto alla stazione appaltante se intende accettare o meno, e a quali condizioni.

Altrimenti, la variante si intenderà implicitamente accettata alle condizioni del contratto originario (art. 161 comma 13 del Regolamento).

Procedimento di approvazione

Per poter introdurre delle varianti, occorre sempre seguire uno specifico procedimento di approvazione.

Il direttore lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, redige una perizia suppletiva e di variante, dandone conto alla stazione appaltante in un’apposita relazione:

  • per varianti entro il quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore deve allegare alla perizia un atto di sottomissione, da lui sottoscritto in segno di accettazione;
  • per varianti oltre il quinto l’appaltatore è tenuto, invece, a presentare un atto aggiuntivo con le condizioni per la sua accettazione.

Il responsabile del procedimento o l’organo decisionale della stazione appaltante, accertata la sussistenza dei presupposti, approva o respinge le perizie di variante.

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