Sponsorizzazioni

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione (sponsee), la quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti durante lo svolgimento di determinate attività (cfr. Determinazione AVCP n. 48/2008).

Il corrispettivo da parte dello sponsor non deve consistere in un pagamento obbligatorio a favore dell’Amministrazione, ma può essere rappresentato da un contributo in beni, servizi o altre utilità.

Il contratto di sponsorizzazione c.d. tecnica è infatti caratterizzato dalla circostanza che al vantaggio conseguito dallo sponsor non corrisponda l’erogazione di un corrispettivo in denaro all’amministrazione, bensì un risparmio di spesa per quest’ultima nell’esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture (cfr. Deliberazione AVCP n. 277/2007).

Ai contratti di sponsorizzazione si applica l’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti), in base al quale l’appalto deve essere aggiudicato tenendo conto dei principi del Trattato, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Inoltre, l’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.

È dunque illegittimo utilizzare l’istituto della sponsorizzazione per l’affidamento diretto di una fornitura.

Dalla sponsorizzazione tecnica va poi distinta la sponsorizzazione c.d. pura o di puro finanziamento, nella quale lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività.

Per tali caratteristiche, questa tipologia contrattuale è sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 ed è sottoposta alle norme di contabilità di Stato, le quali richiedono comunque l’esperimento di procedure trasparenti e, quindi, il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza dell’azione amministrativa.

La sponsorizzazione pura è inoltre specificamente contemplata con riferimento ai beni culturali nell’art. 120 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi del quale “è sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante (…)”.

La norma statuisce al riguardo che con il contratto di sponsorizzazione sono definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.

Il contributo del soggetto privato deve essere quindi strumentale alla progettazione o alla realizzazione di una iniziativa istituzionale di tutela o di valorizzazione del patrimonio culturale.

© Riproduzione riservata

Sponsorizzazioni: articoli correlati

E’ possibile fare donazioni agli enti pubblici?

Postato da Avv. Barbara Braggio il 5 Novembre 2013 in Quesiti & Risposte

Quesito Una fondazione bancaria ha acquistato dalla nostra società uno strumento elettromedicale da donare ad una Azienda Ospedaliera, chiedendoci di emettere la relativa fattura direttamente nei confronti dell’ente pubblico. (...)