Specifiche tecniche
Le "specifiche tecniche" prescritte dalle stazioni appaltanti nei bandi di gara o, in particolare, nei capitolari d’oneri, spesso indicate anche come "caratteristiche minime" che l’offerta deve rispettare, rappresentano quell’insieme di caratteristiche che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che risponda all’uso a cui è destinato dall’amministrazione aggiudicatrice.
Esse sono riportate in via generale nell’Allegato VIII al D.Lgs. n. 163/06 (Codice appalti), che comprende:
- i livelli della prestazione ambientale,
- la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità,
- la proprietà d’uso,
- la sicurezza o le dimensioni,
- il sistema di garanzia della qualità,
- i metodi di prova,
- l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura,
- le istruzioni per l’uso
- i processi e i metodi di produzione,
nonchè, nel caso specifico di appalti pubblici di lavori:
- i metodi e le tecniche di costruzione,
- le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere,
- ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice può prescrivere in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono.
Ai sensi dell’art. 68 del Codice appalti, le specifiche tecniche contenute nei documenti di gara non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
In particolare, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la stazione appaltante non possa fornire una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto.
In tal caso, tuttavia, l’indicazione delle specifiche tecniche negli atti di gara deve essere accompagnata dall’espressione "o equivalente".
Di conseguenza, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, la stazione appaltante non può escluderlo dalla gara per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche prescritte negli atti di gara (art. 68 comma 4).
Pertanto, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gara, vanno sempre ammesse offerte equivalenti, e la stazione appaltante deve solo verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e funzionali richiesti al fine di effettuare la valutazione della migliore offerta.
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