Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto.
I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.
I requisiti di ordine generale concernono l’affidabilità morale e professionale del concorrente e sono elencati nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
La loro mancanza è sempre causa di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara (vedi anche tassatività cause di esclusione).
I requisiti di ordine speciale concernono invece la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano sia economico che tecnico.
Per questo la loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, purchè nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell’appalto.
I requisiti di ordine speciale si dividono in:
- requisiti di capacità economica
- requisiti di capacità tecnica.
Per gli esecutori di lavori pubblici che intendono partecipare a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a 150.000 euro, l’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 prevede un apposito sistema di qualificazione articolato in base alle categorie ed all’importo dei lavori (v. attestazione SOA).
Le imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti speciali di qualificazione prescritti dal bando di gara possono partecipare alla gara attraverso l’istituto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI).
I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti (cfr. ex multis, Cons. Stato n. 6487/2012):
- alla data di scadenza del bando,
- alla data di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante,
- alla data dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva
Il possesso dei requisiti non rileva invece al momento della stipulazione del contratto.
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