Raggruppamento temporaneo (RTI, ATI)

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), anche noto con l’acronimo ATI (associazione temporanea di imprese), è l’istituto mediante il quale un’impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.

In tal modo il RTI consente anche alle imprese di piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e, nel contempo, garantisce alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa di concorrenti.

Come partecipare alla gara in RTI

Il RTI, cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un’unica offerta congiunta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell’appalto.

Il RTI si costituisce mediante il conferimento, da parte delle imprese c.d. mandanti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo all’impresa c.d. mandataria (o capogruppo), in virtù del quale quest’ultima diviene l’interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante.

Il mandato di rappresentanza e’ gratuito ed irrevocabile e non dà luogo ad una organizzazione comune tra le imprese associate, in quanto ciascuna mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale.
Il mandato viene conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il RTI può partecipare alla singola gara:

  • costituito, se il mandato è già stato conferito alla mandataria prima di partecipare alla gara; in tal caso l’offerta di gara deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”;
  • costituendo, se il mandato non è ancora stato conferito alla mandataria ma le singole imprese riunite dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione; in tal caso, poiché il mandato non risulta ancora conferito, l’offerta di gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite.

Tipi di RTI

La disciplina del RTI è contenuta nell’’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti), che distingue due tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale.

Il raggruppamento orizzontale si configura quando:

  • per i servizi e le forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione;
  • per i lavori, le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione.

Il raggruppamento verticale si configura invece quando:

  • per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie;
  • per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili.

E’ inoltre consentito anche il raggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale.

Obblighi delle imprese riunite

Le singole imprese riunite, in fase di presentazione dell’offerta, sono tenute ad indicare le quote di partecipazione al RTI, avendo riguardo che vi sia perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, al fine di assicurare che la mandataria sia effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché per consentire alla stazione appaltante di effettuare i necessari controlli in sede di esecuzione del contratto.

Con la presentazione dell’offerta congiunta, le imprese riunite in RTI orizzontale assumono una responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.

Per le imprese riunite in RTI verticale la responsabilità è invece limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (lavori scorporabili o, nel caso di servizi e forniture, prestazioni secondarie), ferma restando la responsabilità della mandataria per l’intero appalto.

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