Intestazioni fiduciarie
Per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e occulte nell’esecuzione degli appalti pubblici, sussiste a carico delle imprese partecipanti alle gare un divieto di intestazioni fiduciarie, affinchè la stazione appaltante conosca sempre la vera identità di ciascun concorrente.
L’intestazione fiduciaria si configura nel caso in cui il soggetto fiduciario viene legittimato, mediante appositi strumenti negoziali, ad esercitare i poteri di gestione ed amministrazione dei beni rimasti solo formalmente in capo al soggetto fiduciante.
Il divieto di intestazioni fiduciarie è stato previsto, per il settore dei lavori pubblici, dall’art. 17, comma 3, della Legge n. 55 del 1990, che disciplina due differenti situazioni:
- un divieto assoluto di intestazione fiduciaria per le società non autorizzate, la cui violazione comporta l’immediata esclusione dalla gara;
- un obbligo informativo per le società espressamente autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/1939, le quali in caso di aggiudicazione devono comunicare alla stazione appaltante l’identità dei fiducianti.
Successivamente, il divieto di intestazioni fiduciarie è stato esteso anche al settore delle forniture e dei servizi pubblici dall’art. 38, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 163 del 2006, che l’ha previsto come causa di esclusione dalle gare.
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