Fatturazione elettronica

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (PA) è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214).

La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle PA deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che è la piattaforma informatica realizzata per il processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché di “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il Decreto MEF n. 55/2013, che ha previsto, tra l’altro, l’obbligo delle Amministrazioni di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio.

Il Codice Univoco Ufficio rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

  1. gli operatori economici (ovvero i fornitori di beni e servizi verso le PA), che sono obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche;
  2. le Pubbliche Amministrazioni individuate nell’art. 1, comma 3, L. n. 196/2009;
  3. gli intermediari , ovvero banche, Poste, commercialisti, altri soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica.

Decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica

Il Decreto MEF n. 55/2013 ha previsto un primo regime di utilizzo facoltativo e su base volontaria della fatturazione elettronica già a partire dal 6 dicembre 2013. Pertanto:

  • dal 6 dicembre 2013, le PA che intendano ricevere le fatture elettroniche loro destinate attraverso il Sistema di Interscambio, devono comunicarlo a tutti i loro fornitori e definirne le modalità sulla base di specifici accordi con i fornitori.

Il regime obbligatorio della fatturazione elettronica decorre invece dalle seguenti date:

  • 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti delle sole Amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza);
  • 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti degli altri Enti nazionali e delle Amministrazioni locali (quest’ultimo termine è stato definito dall’art. 25 del D.L. n. 66/2014).

A decorrere da queste date, le Amministrazioni non potranno più accettare fatture cartacee, e a partire dai tre mesi successivi a queste date, le Amministrazioni non potranno più procedere al pagamento, neppure parziale, dei fornitori se non ricevono la relativa fattura elettronica.

Dati obbligatori nella fattura elettronica

Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla Legge n. 136/2010, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare, tra le altre principali informazioni, il:

  • codice identificativo di gara (CIG);
  • codice unico di progetto (CUP), se previsto;
  • codice univoco ufficio (IPA).

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici .

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