DURC

Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che attesta la regolarità di un’impresa in relazione agli adempimenti INPS ed INAIL, nonchè, per i soli soggetti esecutori di lavori, ai versamenti alla Cassa edile.

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010 (Regolamento appalti), le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il DURC in corso di validità nei seguenti casi:

  • per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di regolarità contributiva e previdenziale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice appalti, resa in gara dai concorrenti;
  • per l’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto;
  • per l’autorizzazione al subappalto;
  • per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione, del certificato di verifica di conformità;
  • per il pagamento del saldo finale.

Dal 21 agosto 2013, in seguito alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto del Fare, la durata della validità del Durc passa da 180 a 120 giorni.

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