Cottimo fiduciario

L’articolo 3, comma 40, del Decreto legislativo n. 163/2006 (Codice Appalti) definisce il cottimo fiduciario come una procedura negoziata.

Più specificatamente, il cottimo fiduciario è la procedura negoziata prevista per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi di cui all’art. 125 del Codice, di importo inferiore o uguale a 200.000 euro.

L’affidamento mediante la procedura di cottimo fiduciario deve avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di:

  • trasparenza
  • rotazione
  • parità di trattamento

Agli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti possono iscriversi tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purchè in possesso dei requisiti di idoneità morale, professionale ed economica prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di gara.

Infine, il cottimo fiduciario inteso come procedura negoziata di acquisto in economia non va confuso con il cottimo di lavori previsto dall’art. 118 del Codice Appalti in materia di subappalto.

Infatti, ai sensi dell’art. 170, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Appalti), “il cottimo di cui all’articolo 118 del Codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore”.

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