Contratto di appalto

Nell’ambito dei contratti pubblici, il contratto d’appalto è quello stipulato da una pubblica amministrazione con l’aggiudicatario di una apposita gara avente ad oggetto:

  • l’esecuzione di lavori, o
  • l’acquisizione di servizi, o
  • l’acquisizione di forniture di prodotti, o
  • l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di prodotti e servizi.

I lavori pubblici comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Gli appalti pubblici di forniture sono i contratti aventi ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

Il contratto d’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso, in quanto, a fronte dell’esecuzione di un lavoro o dell’acquisizione di un prodotto o servizio, la stazione appaltante è tenuta a dare un corrispettivo economico al soggetto aggiudicatario.

Forme e termini di stipulazione del contratto

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/06 (Codice appalti), il contratto d’appalto va stipulato, a pena di nullità, con una delle seguenti forme:

  1. atto pubblico notarile informatico;
  2. modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
  3. forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
  4. scrittura privata.

Per quanto concerne i tempi di stipulazione, l’art. 11 prevede un termine minimo ed un termine massimo.

In particolare, il contratto d’appalto non può essere stipulato prima dell’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante e dell’esito positivo dei controlli previsti nei confronti dell’aggiudicatario, e in ogni caso non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara.

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando di gara o nella lettera d’invito.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, ma solo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

© Riproduzione riservata

Contratto di appalto: articoli correlati

Rimborso spese pubblicazione bandi di gara: le novità del D.L. n. 66/2014

Postato da Avv. Barbara Braggio il 12 Maggio 2014 in Leggi e Prassi

Rilevanti novità sono contenute nel D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto Spending Review 3) in relazione all’obbligo degli aggiudicatari di appalti pubblici di eseguire nei confronti delle stazioni appaltanti il rimborso delle spese (...)

Risoluzioni contrattuali per "errore grave": vanno sempre dichiarate a pena di esclusione

Postato da Redazione il 9 Maggio 2014 in Pillole di giurisprudenza

Le imprese partecipanti ad una pubblica gara d’appalto hanno sempre l’obbligo di dichiarare le precedenti risoluzioni contrattuali causate da "errore grave nell’esercizio dell’attività professionale", anche se disposte da parte di (...)