Categorie di lavori
I lavori pubblici oggetto di gare d’appalto si dividono in:
- categorie di opere generali (OG)
- categorie di opere specializzate (OS)
elencate e definite nell’Allegato A del D.p.r. n. 207/2010 (Regolamento appalti).
Le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto per lavori d’importo superiore a 150.000 euro devono essere qualificate per le categorie e le classifiche d’importo indicate nel bando di gara, a cui sono riconducibili i lavori oggetto d’affidamento.
Ai sensi dell’art. 61, comma 4, del Regolamento appalti, le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
- I fino a euro 258.000
- II fino a euro 516.000
- III fino a euro 1.033.000
- III-bis fino a euro 1.500.000
- IV fino a euro 2.582.000
- IV-bis fino a euro 3.500.000
- V fino a euro 5.165.000
- VI fino a euro 10.329.000
- VII fino a euro 15.494.000
- VIII oltre euro 15.494.000
La qualificazione delle imprese di lavori pubblici avviene attraverso il rilascio della c.d. attestazione SOA.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta.
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