Base d’asta

I bandi di gara per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi devono prevedere un prezzo a base d’asta, cioè l’importo del valore complessivo dell’appalto stimato dalla stazione appaltante in relazione ai prezzi di mercato.

Per stabilire correttamente il prezzo a base d’asta di un appalto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 163/06 (Codice appalti) le stazioni appaltanti devono prendere in considerazione:

  • i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dell’Autorità di vigilanza (AVCP);
  • gli elenchi prezzi del Genio civile;
  • listini e prezziari di beni, lavori e servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto;
  • eventuali rilevazioni statistiche.

Le stazioni appaltanti possono scegliere, tra quelle su indicate, la base di calcolo che ritengono più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l’appalto che va in gara.

Le stazioni appaltanti devono inoltre provvedere ad aggiornare annualmente i propri prezziari, in quanto, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del Codice, i prezziari di beni, lavori e servizi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere provvisoriamente utilizzati solo fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Pertanto, il bando di gara che prevede prezzi a base d’asta palesemente incongrui, non aggiornati ed oggettivamente inferiori a quelli di mercato è illegittimo per violazione degli artt. 89 e 133 comma 8 del Codice, che impongono di utilizzare prezzi ancorati all’effettivo andamento del mercato.

Viceversa, la stazione appaltante che dimostri di aver svolto una adeguata istruttoria e fornisca una motivazione coerente con gli elementi così acquisiti (ad esempio facendo riferimento al criterio statistico della riscontrata media dei ribassi percentuali praticati dalle imprese aggiudicatarie di appalti indetti dalla medesima stazione appaltante nel biennio precedente) può anche adottare un proprio prezziario con l’applicazione di prezzi inferiori a quelli previsti dal tariffario regionale (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 5702/2010).

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