Autorità Anticorruzione (ANAC)

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è un’autorità amministrativa indipendente istituita dal D.L. n. 90/2014, che ha riunito le funzioni e risorse dell’ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e dell’ex Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

Ha una struttura collegiale di 5 membri di cui un Presidente e un Segretario generale e si avvale di un organo ausiliario, la Camera arbitrale, prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Opera in quattro ambiti strategici, ridefiniti dal piano di riordino del 28 aprile 2015:

  1. area di indirizzo e programmazione (affidata alla Presidenza)
  2. area di supporto alla pianificazione e controllo (affidata al Segretariato generale)
  3. area di vigilanza
  4. area di regolazione

In questi ambiti l’Autorità svolge, principalmente, funzioni di:

  • prevenzione dei fenomeni corruttivi nell’ambito delle PP.AA. e delle società partecipate;
  • monitoraggio della trasparenza dei procedimenti e degli incarichi affidati nelle PP.AA.;
  • vigilanza nel settore dei contratti pubblici, con potere sanzionatorio e interdittivo;
  • attività consultiva di indirizzo e regolazione, volta all’integrazione di eventuali lacune normative.

In particolare nel settore dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006, l’ANAC ha potere di segnalare al Governo e al Parlamento eventuali casi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa vigente, proponendo modifiche legislative necessarie.

© Riproduzione riservata

Autorità Anticorruzione (ANAC): articoli correlati

Appalti pre-commerciali (PCP): chiarimenti dall’ANAC

Postato da Redazione il 30 Marzo 2016 in Approfondimenti

Con comunicato del 9 marzo 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni dettagliate sui confini e sull’ambito di applicazione dei c.d. “appalti pre-commerciali o pre-competetitivi” (PCP - "pre (...)

Farmaci equivalenti: no all’elenco prezzi Anac senza parere AIFA

Postato da Redazione il 21 Marzo 2016 in Pillole di giurisprudenza

È indispensabile il parere preventivo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) al fine di dichiarare l’equivalenza terapeutica tra farmaci diversi. In caso contrario è nullo, perché illegittimo, l’elenco prezzi ANAC relativo ai (...)