Attestazione SOA
L’attestazione SOA è il documento che dimostra il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), necessari per l’esecuzione di lavori pubblici:
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice appalti;
b) requisiti speciali tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’articolo 83 del Codice Appalti;
c) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.
L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare un apposito contratto con una società SOA.
Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono società per azioni ufficialmente riconosciute ed autorizzate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad accertare nei soggetti esecutori di lavori pubblici l’esistenza dei prescritti requisiti di qualificazione, e a rilasciare la relativa attestazione.
L’ANAC fissa con proprie linee guida i livelli standard di qualità dei controlli che le SOA devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non esclusivamente documentale e controlla che tali livelli di qualità siano rispettati, esercitando poteri di diffida, o, nei casi più gravi, di sospensione o decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività stessa.
L’attestazione SOA è obbligatoria per:
- partecipare a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a 150.000 euro;
- qualificare l’impresa esecutrice di lavori pubblici per specifiche categorie di opere e classifiche di importi;
- eseguire, direttamente o in subappalto, opere e lavori pubblici nei limiti delle categorie e classifiche attestate.
L’Attestazione SOA ha validità triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni a seguito di nuova verifica dei requisiti dell’impresa alla luce della normativa vigente, per una validità complessiva massima di anni cinque.
Ai sensi dell’art. 216 co. 14 del D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti), fino all’adozione del Regolamento Unico di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice Appalti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del precedente Codice) relative al sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.
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