Accesso agli atti

L’accesso agli atti di una gara di appalto è un diritto disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti).

Esso compete a chi è portatore di un interesse “diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione tutelata giuridicamente.
Ciò significa che l’interesse che si vuole soddisfare con l’accesso deve:

  • essere lecito, cioè non contrario al diritto (si pensi al caso di offerte contenenti segreti tecnici o commerciali);
  • riferirsi direttamente al richiedente (e non a soggetti terzi);
  • rivestire per il richiedente una utilità concreta (e non una generica intenzione di “spiare” l’operato della Pubblica Amministrazione). Sono infatti illegittime le istanze di accesso strumentali ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione;
  • essere attuale, cioè sussistente nel momento in cui si fa l’istanza di accesso (e non riferito al passato o al futuro).

Secondo la giurisprudenza, infatti, il concorrente ad una gara pubblica vanta un interesse qualificato all’accesso agli atti di gara, a condizione chetali atti lo riguardino direttamente o indirettamente e che l’accesso sia rivolto alla tutela di una situazione giuridica soggettiva (C.d.S. sez IV, 22-5-2012, n. 2974; Tar Lazio Roma, sez. I, 19-5-2018, n. 5583).

Come si esegue l’accesso

Per i procedimenti inerenti pubbliche gare d’appalto, non occorre presentare alcuna istanza scritta.

Ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice, infatti, i provvedimenti di esclusione o di aggiudicazione definitiva devono essere comunicati d’ufficio dalla stazione appaltante entro un massimo di 5 giorni dalla loro adozione.

In tale comunicazione la stazione appaltante deve indicare l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, gli orari di apertura e l’eventuale presenza di atti per i quali l’accesso sia vietato o differito.

In caso di procedure svolte mediante asta elettronica, è previsto l’accesso alle registrazioni informatiche della documentazione elettronica oppure, in alternativa, alle copie autentiche degli atti messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Limiti all’accesso

L’art. 53 del Codice detta una disciplina speciale sull’accesso, prevedendo tassative limitazioni per l’accesso agli atti di un procedimento di gara.

In particolare, l’accesso è differito:

  • fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, per l’elenco concorrenti;
  • fino all’approvazione dell’aggiudicazione, per le offerte;
  • fino all’aggiudicazione definitiva, per gli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.

Invece, l’accesso può essere escluso per:

  • informazioni che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali, contenuti nelle offerte;
  • pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante;
  • relazioni riservate del direttore lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo su domande dell’esecutore;
  • soluzioni tecniche e/o programmi informatici utilizzati per le aste elettroniche, se coperte da privativa intellettuale.

Tuttavia, anche in caso di segreti tecnici o informazioni riservate delle offerte, l’accesso è sempre consentito al concorrente che lo richieda in vista di una difesa in giudizio, inerente la stessa procedura di affidamento del contratto per cui è richiesto l’accesso.

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